Art. 9 — Associazioni di volontariato
Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unita' sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Testo vigente dal 30 dicembre 1993
