Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunita' montane, nonche' ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale che operino senza scopo di lucro nelle attivita' e con le specifiche finalita' di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalita' dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarieta' sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta alla commissione di cui al comma 5. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e' composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta. 1 La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno. 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 2, sesto comma, " nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali ".

D.L. 27 maggio 1994, n. 318 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 465

2

Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 1994 il termine di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'inoltro della documentazione e della domanda, e' fissato al 30 settembre."

Testo vigente dal 28 luglio 1994

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1992

    Ha colpito questo articolo
    5 febbraio 1992

    Per le stesse ragioni per cui sono state ritenute non fondate (ved. massima A) le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, vanno respinte le censure mosse dalle ricorrenti Province di Trento e di Bolzano alla disciplina contenuta nell'art. 2, commi da 1 a 5, e 7, della medesima legge, in cui si individuano potenziali destinatari dei contributi (comuni, province e loro consorzi, comunità montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale senza scopo di lucro), si stabiliscono le condizioni per accedere agli stessi e si istituisce la commissione cui spetta di formulare i criteri e la proposta per la loro ripartizione e concessione. Anche queste disposizioni, infatti, pur incidendo su materie di competenza delle Province, sono collegate, e trovano giustificazione, nella natura statale e nel carattere aggiuntivo del fondo istituito e dei connessi interventi, ne' al riguardo vale far richiamo all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (contenente norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria) dove si prevede la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni, non certo assimilabili al fondo e agli interventi aggiuntivi previsti dalla legge in questione. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 5 e 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonché all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 119 Cost.).

    Art. 119 cost. · Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-07-19;216~art2 · fonte su Normattiva