Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
Art. 2
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Liceita' della coltivazione La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
- a)alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b)semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c)materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d)materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e)materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f)coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g)coltivazioni destinate al florovivaismo. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 2016 al 12 aprile 2025
