Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
Art. 3 — Obblighi del coltivatore
Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Testo vigente dal 30 dicembre 2016
