Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalita':

  • a)realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della poverta' e della violenza, nonche' di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresi' della condizione dei minori stranieri;
  • b)innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  • c)realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche;
  • d)realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualita' della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversita', delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
  • e)azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piu' minori con handicap al fine di migliorare la qualita' del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285~art3 · fonte su Normattiva