Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 6 — Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero

Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonche' occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacita' di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285~art6 · fonte su Normattiva