Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 7 — Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

  • a)interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
  • b)misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilita';
  • c)misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285~art7 · fonte su Normattiva