Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza.
- Art. 1 — Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
- Art. 2 — Ambiti territoriali di intervento
- Art. 3 — Finalità dei progetti
- Art. 4 — Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali
- Art. 5 — Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia
- Art. 6 — Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero
- Art. 7 — Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- Art. 8 — Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico
- Art. 9 — Valutazione dell'efficacia della spesa
- Art. 10 — Relazione al Parlamento
- Art. 11 — Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia
- Art. 12 — Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216
- Art. 13 — Copertura finanziaria