Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-15;36~art13 · fonte su Normattiva