Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art1 · fonte su Normattiva