Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Art. 7 — Misure di reinserimento sociale e lavorativo
Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:
- a)la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attivita' lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;
- b)la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella localita' protetta, di attivita', anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;
- c)il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalita' organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d)l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
- e)l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;
- f)il reperimento di un posto di lavoro, ancorche' temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono piu' svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;
- g)la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione e' quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed e' elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione puo' essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilita' in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacita' del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione puo' essere altresi' corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attivita' lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;
- h)l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, e' consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalita' di attuazione, al fine, altresi', di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;
- i)misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
