Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Art. 2 — Definizione di testimone di giustizia
E' testimone di giustizia colui che:
- a)rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
- b)assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
- c)non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
- d)non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
- e)si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
