Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto e' ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresi', le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art3 · fonte su Normattiva