Art. 3 — Tipologia delle misure
Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto e' ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresi', le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.
Testo vigente dal 6 febbraio 2018
