Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.
Testo vigente dal 16 luglio 1982
