Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

  • 1)ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
  • 2)ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle societa' al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
  • 3)ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
  • 4)ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
  • 5)ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Testo vigente dal 16 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441~art12 · fonte su Normattiva