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I contratti di formazione e lavoro stipulati per attivita' da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purche' stipulati successivamente alle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano di cui all'articolo 5. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), la regione Lombardia puo' procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Testo in vigore dal 5 maggio 1990 al 5 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art14 · fonte su Normattiva