Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como
Art. 5 — Piano di ricostruzione e sviluppo
Per quanto riguarda la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico, la regione Lombardia elabora e adotta una proposta di piano avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
- a)ripristino ed adeguamento, in coordinamento con l'autorita' di bacino, delle infrastrutture dei centri urbani con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;
- b)ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilita' e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como con priorita' al sistema ferroviario, ivi compresi studi finalizzati alla riattivazione di tratte dismesse;
- c)riattivazione e sostegno delle attivita' produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonche' l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del piu' agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalita' della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere data particolare considerazione agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano ridotto consumo di territorio utilizzando le aree attrezzate e agli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo, nonche' agli interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attivita' produttive esistenti anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento;
- d)distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso e utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attivita' di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore a formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;
- e)recupero e conservazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico con priorita' per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dal Ministero dei lavori pubblici. Agli interventi sulla strada statale 38, ed in particolare all'intervento occorrente per la sollecita realizzazione del collegamento Sondalo-Bormio, sulla strada statale 36, sulla strada statale 340 diramazione Regina, sulla strada statale 659, sulla strada statale 470 della Val Brembana, nonche' a quanto occorrente per la realizzazione dei raccordi funzionali all'attraversamento di Lecco ed al collegamento con l'esistente viabilita', si applicano, fino alla concorrenza di 600 miliardi, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205. Le economie, o gli eventuali avanzi, risultanti dalla gestione fondi stanziati con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, per le calamita' del 1983 sono portati ad incremento delle disponibilita' del piano e sono destinati all'attuazione della legge della regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86. La proposta di piano individua la ripartizione delle risorse per le diverse destinazioni e singoli interventi utilizzando anche le ulteriori disponibilita' assicurate da altre leggi ordinarie, con particolare riguardo ai sistemi di viabilita' e trasporto, nonche' di infrastrutture per l'approvvigionamento di fonti energetiche a basso inquinamento, e ne assicura il coordinamento con tutte le altre risorse, comunque disponibili, nei bilanci o programmi di amministrazione pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici, anche economici, nonche' concessionari di pubblici servizi. La proposta di piano individua i criteri per la concessione, entro il limite di lire 100 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 11, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo e all'articolo 12, ed indica le competenze, le procedure e le modalita' di attuazione delle sue previsioni. La quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 11 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. La proposta di piano e' trasmessa dalla regione Lombardia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 viene liquidata, a carico delle disponibilita' del piano, la spesa occorsa per la sua formazione e ne viene disposto il rimborso alla regione Lombardia. Nello stesso modo viene disposto per la spesa che la regione Lombardia abbia dovuto affrontare per la formazione delle proposte di cui all'articolo 3, comma 8.
Testo vigente dal 5 maggio 1990
