Art. 15 — Indennizzi
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-quinquies. Ai fini del comma 1 sono considerate residenze principali le unita' immobiliari:
- a)non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata;
- b)vuote, ma destinate a residenza principale;
- c)non abitate in via permanente dal proprietario o affittuatario gia' residente, perche' residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero.
- d)adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attivita' artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi. Si considerano distrutti ai fini del comma 1 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorita' in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici. Nel caso in cui le regioni non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno ed il nesso di casualita' mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilita'. In relazione a quanto svolto ai seni dell'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le regioni trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile agli elenchi degli aventi diritto all'indennizzo e del contributo spettante a ciascuno di essi e gli elenchi dei periti incaricati dell'accertamento dei danni e del compenso spettante ad ognuno di essi. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unita' immobiliari non adibiti a residenza principale, nonche' agli indennizzi comlpetenti ad altro tiolo, non considerati dal decreto legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni si provvede nella misura e con le modalita' indicate nel piano di cui all'articolo 5. Le procedure previste dal presente articolo sono comunque soggette alle formalita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.
Testo vigente dal 5 maggio 1990
