Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione dei contributi e finanziamenti della Comunita' economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge assumendo, ove necessario le iniziative relative alla predisposizione d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro il limite del controvalore in lire italiane fissato con proprio decreto dal Ministero del tesoro, e' autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verra' portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalita' di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il Ministro del tesoro e gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 2. Puo' altresi' essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunita' economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal piano di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art17 · fonte su Normattiva