Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilita', anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art4 · fonte su Normattiva