Art. 4 — Rischio idrogeologico
Gli stralci dello schema di cui all'articolo 3 sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilita', anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.
Testo vigente dal 5 maggio 1990
