In attuazione dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'autorita' di bacino del Po predispone lo schema previsionale e programmatico individuando gli stralci che riguardano i bacini idrografici dell'Adda-Mera-Lago di Como, dello Spol, del Reno di Lei, del Brembo e dell'Oglio, assicurando il conseguimento delle finalita' previste dall'articolo 3 della medesima legge e in particolare dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo, attribuendo adeguate risorse per interventi di manutenzione preventiva nel territorio montano, la salvaguardia a fini idropotabili delle acque del lago di Como, la regolazione automatizzata delle acque del lago di Como fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione, con riguardo specifico alla citta' di Como. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 183, fino all'approvazione degli stralci ai sensi della presente legge, non e' consentita l'apertura di nuove cave se non in base ai piani regionali o provinciali vigenti. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato, in anticipata attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, a destinare cinque unita' di personale tecnico specializzato ad una sezione del Servizio idrografico per la Valtellina, con sede a Sondrio. In attuazione dell'articolo 31, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lombardia si avvale del proprio servizio geologico per gli adempimenti previsti dagli schimi di cui al presente articolo. Una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilita' destinate ai bacini di cui al presente articolo in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' destinata alla manutenzione preventiva del territorio montano, ivi comprese le misure e gli incentivi della gestione geomorfologica del territorio. Qualora lo schema di bacino del Po sia stato gia' adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita' di bacino del Po e' tenuta a definire le integrazioni e le eventuali modifiche entro 120 giorni dalla predetta data, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2. L'autorita' di bacino trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri gli stralci di cui al comma 1 al fine dell'esame e dell'adozione contestuali con la proposta di piano di cui all'articolo 5. Qualora l'autorita' di bacino non provveda nei termini previsti e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, previo invito a provvedere, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri proposte in attuazione del presente articolo.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art3 · fonte su Normattiva