Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni d'acqua per la produzione di energia elettrica dei bacini di cui all'articolo 3, comma 1, e i relativi disciplinari, sono adeguati a cura dell'autorita' di bacino per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, determina gli interventi e le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dalle esondazioni e il risanamento dall'impaludamento dei territori interessati dall'impianto Enel di Monastero dei comuni di Ardenno, Colorina e Forcola. 3. Fino all'approvazione del piano di bacino del Po, nei territori di cui all'articolo 1, limitatamente alla Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica. 4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'articolo 1, l'enel rinuncia ad avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 1 della predetta legge.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art8 · fonte su Normattiva