Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonche', sentito il Ministro della sanita', in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovra' in particolare:

  • a)prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessita' di energia elettrica che l'impianto da realizzare e' destinato a soddisfare e la sua compatibilita' con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto;
  • b)confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;
  • c)semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;
  • d)fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorita' dovra' adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
  • e)prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;
  • f)prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalita' diverse dalla produzione di energia elettrica.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 482/1991

    Illegittimità dichiarata
    27 dicembre 1991

    La disciplina delle procedure per la concessione di acque destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione di elettrodotti - demandata ad un successivo regolamento governativo dall'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, che individua altresì i relativi adempimenti del Ministro dell'industria - assolve una funzione strumentale alla realizzazione, unitaria e coordinata, dell'interesse nazionale connesso all'attuazione del P.E.N., ponendosi perciò come legittimo limite all'esercizio delle competenze regionali e, nella specie, di quella legislativa della Regione Valle d'Aosta in materia di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, legge n. 9 del 1991, cit., in riferimento all'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 13/1964 e 183/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 16 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 17 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art1 · fonte su Normattiva