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Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. (( La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.)) ((,compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;)) ((, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,)) (( i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina)) ((i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers))

Testo in vigore dal 20 luglio 1997 al 1 aprile 1998

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