Art. 14 — Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto
All'articolo 81 del codice della navigazione, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza».
Testo vigente dal 3 dicembre 2025
