[1]Procedimenti e termini (articolo 13 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nella presente sezione, le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'articolo 118, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. 3. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 118 comma 1, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. 4. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato. 5. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario si applicano nella misura del 3,50 per cento annuo; gli interessi di mora sulle somme da rimborsare al contribuente si applicano nella misura dell'1,00 per cento per ogni semestre compiuto.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
