Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

Art. 4 — Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. (( Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti)). Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Testo in vigore dal 18 maggio 1999 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art4 · fonte su Normattiva