Art. 31 — Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale
Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:
- a)semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
- b)individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;
- c)articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.
Testo vigente dal 14 maggio 1998
