Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

Art. 32 — Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' inserito il seguente: "Art. 44-bis. (Decisione di controversie pendenti al 1› aprile 1996) - 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1› aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa. 2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali". Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali ".

Testo vigente dal 14 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art32 · fonte su Normattiva