All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma l-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole. 1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e' portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unita' previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorita' per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione ".

Testo vigente dal 14 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art30 · fonte su Normattiva