Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta

Art. 4 — Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale

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E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 10 milioni di euro. La dotazione del Fondo puo' essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. Il Fondo ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e' concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita' navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprieta' delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita' con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorita' nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e il 31 dicembre 2007. Il contributo di cui al presente articolo e' limitato alle unita' navali aventi capacita' di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unita' e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Nel caso di demolizione di unita' navali, ai sensi del comma 4, il contributo di cui al presente articolo e' concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata e' tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale. L'ammontare del contributo di cui al presente articolo non puo' in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unita' rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell'unita' navale, come stabilita dalla normativa vigente in materia. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilita' di cui comma 1, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entita' del medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 gennaio 2006 al 1 gennaio 2007

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;13~art4 · fonte su Normattiva