Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Art. 4 — Albo ed elenco speciale dei geologi
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.
Testo vigente dal 28 febbraio 1963
