Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, ((...)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.

Testo vigente dal 26 agosto 2005

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-11-12;339~art2 · fonte su Normattiva