Art. 7 — Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Testo vigente dal 28 febbraio 1963
