Ordinamento della professione di psicologo
Art. 7 — Condizioni per l'iscrizione all'albo
Per essere iscritti all'albo e' necessario:
- a)essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita';
- b)non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
- c)essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
- d)avere la residenzain Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Testo vigente dal 24 febbraio 1989
