Ordinamento della professione di psicologo

Art. 7 — Condizioni per l'iscrizione all'albo

Per essere iscritti all'albo e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita';
  • b)non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
  • c)essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
  • d)avere la residenzain Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Testo vigente dal 24 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art7 · fonte su Normattiva