Ordinamento della professione di biologo

Art. 7 — Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art7 · fonte su Normattiva