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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a valersi della facolta' consentita dall'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, modificato con R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922. Il limite entro il quale si potra' provvedere annualmente alle operazioni di sconto degli stanziamenti previsti nel precedente articolo, e' fissato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art7 · fonte del testo