Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 60 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Durante l'esecuzione dei lavori possono effettuarsi liquidazioni parziali, in ragione dei 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti, risultante da stati di avanzamento presentati dal concessionario e da certificati redatti dall'Ispettorato agrario compartimentale, con il concorso dell'ufficio del Genio civile. Alla liquidazione definitiva si provvede in base a collaudo, eseguito a cura del predetto Ispettorato agrario, con l'intervento del Genio civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art4 · fonte del testo