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Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'art. 5, per ogni anno di ciascuna legislatura, ((sedici biglietti di 1ª classe)), di andata e ritorno, nonche' ventuno buoni per il trasporto del bagaglio registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi. E' inoltre accordato annualmente ai Senatori ed ai Deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti di la classe, di andata e ritorno, per ogni figlio. Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi. I biglietti ed i buoni di cui sopra sono utilizzabili dalle persone nominativamente indicate dal Parlamentare e sono validi per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare. Essi saranno valutati con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai Giudici ordinari della Corte costituzionale in carica.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1985 al 22 dicembre 2008
