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Le concessioni di viaggio a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonche' alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purche' abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonche' alle rispettive famiglie.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 23 gennaio 1959
