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((Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonche' alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purche' abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonche' alle rispettive famiglie)).
Testo in vigore dal 23 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008
