Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonche' alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purche' abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonche' alle rispettive famiglie)).

Testo in vigore dal 23 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1955 al 23 gennaio 1959. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte.

Le concessioni di viaggio a favore del personale delle tolto: Ferrovie aggiunto: ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente leggeaggiunto: , ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art21 · fonte del testo