Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1985 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

  • 1)ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato; ((2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere)). ((Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1955 al 13 gennaio 1985. 22 parole tolte, 29 parole aggiunte.

2) ai tolto: Senatori ed ai Deputati al aggiunto: senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con tolto: almeno tre legislature o dieci aggiunto: un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una tolto: o aggiunto: od in entrambe le Camere tolto: del Parlamento. La frazione di anno sara' calcolata per anno interoaggiunto: . Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art5 · fonte del testo