I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita. In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.34

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e' protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani."

L. 1 maggio 1955, n. 368

4

La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253, e' protratta fino al 31 dicembre 1960. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva."

Testo vigente dal 29 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 45/1980

    Questione infondata
    14 aprile 1980

    La situazione del convivente more uxorio e` del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tal convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilita`, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima. Cio` comporta che una ingiustificata disparita` di trattamento non e` ravvisabile ne` nei confronti del figlio naturale dei conviventi, fondandosi il di lui diritto alla proroga sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, giusta l'art. 30, terzo comma, Cost., ne` nei confronti degli altri soggetti, indicati dalle norme accanto al coniuge ed ai figli, trattandosi di soggetti legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinita`. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 bis, primo comma, L. 12 agosto 1974 n. 351, e 1 comma quarto, parte prima, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nella parte in cui non comprendono fra i beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto, indicando tassativamente il coniuge, gli eredi i parenti e gli affini del defunto medesimo con lui abitualmente conviventi).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1952 al 29 maggio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 maggio 1955, n. 368

    La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253, e' protratta fino al 31 dicembre 1960. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art1 · fonte del testo