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I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita. In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.

Testo in vigore dal 26 maggio 1950 al 20 febbraio 1952

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 45/1980

    Questione infondata
    14 aprile 1980

    La situazione del convivente more uxorio e` del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tal convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilita`, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima. Cio` comporta che una ingiustificata disparita` di trattamento non e` ravvisabile ne` nei confronti del figlio naturale dei conviventi, fondandosi il di lui diritto alla proroga sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, giusta l'art. 30, terzo comma, Cost., ne` nei confronti degli altri soggetti, indicati dalle norme accanto al coniuge ed ai figli, trattandosi di soggetti legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinita`. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 bis, primo comma, L. 12 agosto 1974 n. 351, e 1 comma quarto, parte prima, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nella parte in cui non comprendono fra i beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto, indicando tassativamente il coniuge, gli eredi i parenti e gli affini del defunto medesimo con lui abitualmente conviventi).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art1 · fonte del testo