Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma."
L. 1 maggio 1955, n. 368
4La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma."
Testo vigente dal 29 maggio 1955
