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La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, limitatamente al subaffitto di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1951. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1952 al 29 maggio 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1950 al 20 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto, disposta dall'art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art24 · fonte del testo