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Lo sfratto, la cui esecuzione e' stata fissata a termini dell'articolo precedente, e quando non si versi nel caso dell'art. 4, n. 2), puo' essere prorogato dal pretore, competente ai sensi dell'art. 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per un periodo non eccedente i tre mesi, se gravi circostanze sopravvenute lo esigano o se dalla valutazione delle circostanze di fatto previste dal quinto comma del precedente articolo risulti la persistenza di gravi motivi e sempre che, quando vi e' stata inadempienza, questa sia cessata. Tale proroga puo' essere concessa anche nel caso di sfratto da immobili occupati per titolo non locativo di natura temporanea dipendente dalle contingenze della guerra e dello sfollamento, od occupati senza titolo nelle contingenze sopraindicate. Resta salva la possibilita' della ulteriore eccezionale proroga prevista dall'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, sostituita alla competenza della Commissione arbitrale quella del pretore che provvede alla concessione della proroga. Per la citta' di Roma, il pretore puo' concedere, in aggiunta alle proroghe stabilite nei commi precedenti, una ulteriore proroga della esecuzione fino al 31 dicembre 1950. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 maggio 1951, n. 357

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La L. 23 maggio 1951, n. 357 ha disposto (con l'art. 1) che "Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facolta' di concedere alla proroga disposta dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno."

Testo in vigore dal 2 giugno 1951 al 10 luglio 1951

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1951

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1950 al 2 giugno 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 maggio 1951, n. 357

    La L. 23 maggio 1951, n. 357 ha disposto (con l'art. 1) che "Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facolta' di concedere alla proroga disposta dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art34 · fonte del testo