Art. 5 — Decorrenza della legge
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La presente legge ha effetto dal 1 gennaio Tuttavia le vacanze impreviste, gia' verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233. Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione continuano ad osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
