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Il Ministro dell'Interno, uditi i Consigli sanitari provinciali e il Consiglio superiore di sanita', con decreti Reali determinera' le zone di malaria esistenti nel Regno, e successivamente le eventuali variazioni di esse.

Testo in vigore dal 14 novembre 1901 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art1 · fonte del testo