Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. 212 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, ai coloni ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi di provvedervi, le amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale, o del medico a cio' delegato dal Comune.
tolto: La spesa anticipata da ciascun Comune ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui al comma 4 del presente articolo, verra' alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione della estensione di ciascuna proprieta'.
tolto: Per l'accertamento di queste proprieta', sara' permessa gratuitamente la visione delle mappe e carte catastali, e i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti da ogni tassa o diritto erariale.
tolto: Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, la somma anticipata dal Comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sara' compresa nel riparto di cui al comma 2° di questo articolo, ma dovra' essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art2 · fonte del testo